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Aci Livorno vince il ricorso contro gli arretrati Tosap per il parcheggio di Piazza Benamozegh

Martedì 13 Febbraio 2018 — 11:08

L’Automobile Club Livorno ha vinto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro la non fondata richiesta del Comune di Livorno di somme arretrate relative alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per una porzione d’area a parcheggio di Piazza Benamozegh.

In particolare, il contenzioso ha riguardato una pretesa impositiva avanzata da Palazzo Civico su un’area di mq. 600, asserita come aggiuntiva a quella effettivamente nella disponibilità dell’Ente e che fu oggetto di una concessione venuta meno addirittura nell’ottobre del 1981.

Giova sottolineare che, in cambio di tale concessione -che tenne conto anche di un precedente scambio con il Comune labronico di alcuni parcheggi ubicati in zona Origine- l’A.C.Livorno mise in opera una serie di opere, tra cui l’asfaltatura della piazza e l’installazione di un sistema di illuminazione.

Dall’inizio anni Ottanta, l’Automobile Club ha dunque continuato ad usufruire unicamente della restante superficie di mq. 1.400, oggetto di locazione da parte di soggetti privati, provvedendo alla gestione diretta del parcheggio sino al 1994, quando l’area è stata sublocata ad una società privata, la quale tutt’oggi gestisce il servizio applicando una tariffazione oraria particolarmente agevolata per i Soci dell’ACI e decisamente calmierata per l’utenza in generale.

In questo quadro, è intervenuta nel 2003 una nota della Questura, con la quale è stata interdetta -e quindi delimitata da transennature apposte dall’Organo di Governo- la quasi totalità dei mq. 600, in considerazione del fatto che trattavasi di striscia perimetrale alla struttura della Sinagoga, interdetta al transito ed alla sosta temporanea per motivi di sicurezza.

A niente sono valse le argomentazioni dell’ACI provinciale a fronte delle contestazioni e dei rilievi mossi dal Nucleo Antievasione della Polizia Municipale e dal Servizio Patrimonio del Comune, nonostante l’evidenza che la concessione richiamata fosse giuridicamente venuta meno nel 1981, che l’A.C. avesse dato in sublocazione esclusivamente la superficie ottenuta in affitto da privati cittadini e che quindi non vi fosse alcuna occupazione di area comunale, che i circa mq. 600 non di pertinenza dell’A.C. erano stati oltretutto oggetto di divieto di utilizzo da parte della Questura e che, infine, in ogni caso il soggetto passivo del tributo non avrebbe potuto essere l’A.C. medesimo.

Infatti, l’Amministrazione Comunale, noncurante dei numerosi elementi comprovanti l’infondatezza della pretesa impositiva, ha emesso avvisi di accertamento sulla tassa di occupazione del suolo pubblico per gli anni 2011/2015, mentre le imposte relative agli anni precedenti risultavano non più esigibili per decorrenza dei termini. In aggiunta, vi è stata l’irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie pari al 100% del maggior tributo accertato, per un totale superiore ad € 300.000.

Da ciò, la richiesta dell’A.C.Livorno di annullamento in autotutela, fermamente respinta dal Comune di Livorno, ed il successivo ricorso da parte del primo alla Commissione Tributaria Provinciale, accolto con la condanna comminata all’Ente Locale al pagamento delle spese di giudizio ed al rimborso delle spese procedurali.

Questa sentenza della 2.a Commissione Tributaria, se da un lato è stata accolta con sollievo dall’Organo politico dell’A.C., dall’altro non ha potuto non portare a due considerazioni: la prima si riferisce alla presumibile e difficilmente escusabile inerzia da parte dell’Amministrazione Comunale riguardo ai periodi d’imposta precedenti al 2011; la seconda porta a mitigare ogni soddisfazione derivante dall’accoglimento del ricorso, dal momento che il Consiglio Direttivo dell’A.C. ha dovuto far valere le proprie ragioni appellandosi ad un grado di giudizio avverso un altro soggetto istituzionale e, nel momento in cui i Consiglieri si sono spogliati della propria veste pubblica, con amarezza non hanno potuto non riflettere sull’inutile spreco di denaro dei cittadini, a cui si poteva ovviare semplicemente con un costruttivo rapporto dialettico e con dettagliate verifiche documentali attuate tra Pubbliche Amministrazioni, impiegando piuttosto in opere sociali le cifre occorse per le spese di giudizio.

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