Scatta l’obbligo di acqua per pulire le urine del cane
Ordinanza del Comune valida dal 20 maggio al 31 ottobre per chi conduce cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico. Multe fino a 500 euro
Nel periodo che va dal 20 maggio al 31 ottobre chi conduce cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico, si legge in un comunicato stampa, dovrà munirsi di appositi contenitori d’acqua da utilizzare per l’immediata rimozione delle deiezioni liquide depositate su superfici pavimentate e su altri spazi di arredo urbano e sui mezzi di locomozione (ad esempio ruote di macchine o di scooter) parcheggiati sulla pubblica via. È inoltre fatto assoluto divieto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni e vetrine ed accessi ad abitazioni, uffici e negozi. Lo stabilisce l’Amministrazione comunale, con l’ordinanza sindacale n. 135 del 28 aprile 2026, emanata a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che evidenziano il disagio determinato dalle maleodoranze e gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni liquide animali sugli spazi destinati alla socializzazione di adulti e bambini, visto anche il notevole e crescente numero di animali d’affezione, in particolare cani. Gli spazi pubblici, prosegue la nota stampa, rappresentano beni comuni da tutelare per garantire decoro, igiene e vivibilità urbana. Per quanto riguarda le deiezioni solide, gli articoli 31 e 32 del vigente Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (la cui ultima modifica risale al 2018) prescrivono l’obbligo di rimuoverle immediatamente a chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, utilizzando mezzi idonei alla rimozione da mostrare su richiesta del Pubblico Ufficiale, pena la sanzione secondo quanto previsto dall’art. 42 dello stesso Regolamento. Il Regolamento attuale non prevede però analoga norma per quanto attiene alle deiezioni liquide. Nelle more di una modifica alla regolamentazione comunale vigente, l’ordinanza 135/2026 adotta misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni per tutto il periodo più critico dal punto di vista climatico. Il significativo aumento delle temperature che si verifica in primavera-estate, associato a una diminuzione delle precipitazioni, incide infatti anche sulla salubrità e sul decoro degli spazi urbani, anche in conseguenza della maggiore evaporazione di liquidi organici dalle superfici pavimentate.
Nello specifico, il dispositivo dell’ordinanza n. 135 (testo integrale) impone, dal 20 maggio al 31 ottobre, a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione:
• di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza;
• di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
• è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.
L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.
Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.
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