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Bonus bebè 2019: i nostri chiarimenti operativi

Venerdì 5 Luglio 2019 — 10:13

L’Inps fornisce i chiarimenti e le regole operative per l’erogazione dell’assegno di natalità (cd. bonus bebè) con la circolare n.85/19. La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita, o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra l’1.1.19 ed il 31.12.19. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. In ogni caso, se la domanda viene presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. La prestazione spetta a
condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”. Tale modulo può essere trasmesso: allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”; da una casella PEC alla casella PEC della sede INPS competente; da
una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” dell’INPS competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente, o consegnato a mano, o spedito in originale all’INPS competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel medesimo periodo, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. Tale maggiorazione, che rappresenta la vera novità di quest’anno, si applica anche in caso di parti o
adozioni gemellari. In caso di nascita plurima, e senza altri figli in famiglia, per un gemello viene erogato l’importo base dell’assegno e per l’altro la maggiorazione del 20%. Se i gemelli sono tre, invece, uno riceve l’importo base e gli altri due la maggiorazione. Se in famiglia c’erano già altri figli, la maggiorazione è riconosciuta per tutti i gemelli. In via transitoria, per gli eventi avvenuti tra l’1.1.19 ed il 15.3.19, il termine è scaduto il 13 giugno 2019. Per le domande tardive l’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.

Fondazione Studi Consulenti del lavoro

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