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Coop chiude per due domeniche

Lunedì 16 Marzo 2020 — 19:00

Decisa la chiusura degli oltre 1100 punti vendita Coop per domenica 22 e domenica 29 marzo rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione

Coop ha deciso la chiusura degli oltre 1100 punti vendita per due domeniche – domenica 22 marzo e domenica 29 marzo –  rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione. Dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza, Coop vara a livello nazionale una nuova misura che ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo. “La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti. Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata”.

Attività commerciali e orari. Vademecum dell’Ufficio Turismo e Commercio del Comune – Molte sono le domande poste dai cittadini in merito all’applicazione del DPCM 11 marzo 2020, relativamente all’apertura degli esercizi commerciali, delle attività artigianali e dei servizi di ristorazione. Di seguito un vademecum compilato dall’Ufficio Turismo e Commercio del Comune di Livorno, che chiarisce le incertezze e i quesiti dei cittadini

DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 25 MARZO
1) Le attività commerciali consentite sono quelle espressamente ricomprese ed indicate al punto 1) e all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo: dunque, oltre alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimangono aperte farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

2) Le suddette attività commerciali-alimentari e non alimentari sono svolte sia in esercizi commerciali di vicinato (piccoli negozi), sia in medie e grandi strutture di vendita, singole, o incorporate in centri commerciali.
Per fare alcuni esempi esplicativi: Ipercoop, Coop del Levante, Conad, Pam, e altre sigle del comparto alimentare possono esercitare. Analogamente vale per i negozi e le catene per l’elettronica Unieuro, Euronics ecc… e per la vendita di ferramenta, colori, vernici articoli ed attrezzature per il fai da te, Leroy Merlin, OBI ecc… Allo stesso modo, poiché la vendita di prodotti per la pulizia personale e domestica è autorizzata possono rimanere aperti catene come Risparmio Casa, Tigotà, Acqua e sapone e i negozi per la vendita di alimenti per animali.

3) Per le suddette attività non ci sono limiti di orario o di giorni, (come avveniva nel precedente decreto per i giorni festivi e prefestivi). Per uniformare gli orari di tutti gli esercizi commerciali un’ordinanza del Sindaco di sabato 14 marzo ha comunque limitato gli orari di chiusura alle 21.00. Questa limitazione oraria riguarda anche negozi h 24 e distributori automatici di alimenti e bevande. Ciò per scoraggiare ulteriormente la possibilità di assembramenti di persone in orari, come quelli notturni, nei quali il controllo da parte delle Forze dell’ordine risulta maggiormente difficoltoso.

4) Resta in opera l’attività dei mercati sia all’aperto che al coperto, ma limitatamente alla sola vendita di generi alimentari. All’interno del Mercato Centrale delle Vettovaglie restano aperte, oltre alle attività di vendita di generi alimentari anche le attività di vendita di prima necessità previste dal decreto e cioè prodotti igienizzanti, alimenti per animali e tabaccheria /punto servizi. Molti esercenti fanno consegne a domicilio. Aperti anche il mercato di Piazza Cavallotti e il “Mercatino del venerdì” limitatamente alla vendita di generi alimentari, igienizzanti, alimenti per animali.

5) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Pasticcerie, gelaterie, ecc.). Per tali attività è comunque prevista la consegna a domicilio. Restano aperte le attività di somministrazione alimenti e bevande nella stazione ferroviaria o all’interno delle stazioni di rifornimento di carburante.

6) I servizi alla persona che rimangono attivi sono espressamente indicati nell’allegato 2 del presente decreto. Sono sospese le attività di parrucchieri, estetisti, barbieri.

7) Le attività di Colf, Badanti e Baby sitter non rientrano tra i servizi alla persona oggetto di sospensione.

8) Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.

9) sono consentiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi

Naturalmente condizione indispensabile per l’esercizio delle suddette attività è il mantenimento delle distanze di sicurezza fra le persone. Inoltre, per quanto riguarda il commercio, laddove la vendita per prodotti consentiti si svolga all’interno dei Centri Commerciali è necessario che siano adottati accorgimenti dai gestori -transenne o corridoi- tali da evitare che gli avventori possano soffermarsi in aree diverse da quelle delle attività espressamente consentite.

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