Auto sequestrata senza polizza: guida a casa o carro attrezzi? Aci Livorno risponde
ACI Livorno fa chiarezza sulle nuove regole e mette a disposizione degli automobilisti alcuni consigli pratici per evitare sanzioni e gestire correttamente il trasferimento del veicolo sequestrato
Quante volte ci si è chiesti cosa succede esattamente quando le forze dell’ordine fermano un’automobile sprovvista della copertura assicurativa (RCA)? Fino a poco tempo fa, la prassi comune prevedeva una regola ferrea: l’auto viene sequestrata, non può più muoversi e deve essere caricata e trasportata d’ufficio tramite un carro attrezzi verso il luogo di custodia. Grazie a una recente ed attesissima sentenza del Consiglio di Stato (la n. 6201 del 3 agosto 2026), chi viene nominato custode del veicolo, sia esso il proprietario o il conducente, può guidare personalmente l’auto fino al luogo di ricovero, percorrendo la strada più breve ed evitando le spese del carro attrezzi, a patto che sussistano le dovute condizioni di sicurezza. Come Automobile Club Livorno, da sempre al fianco dei cittadini e degli automobilisti per promuovere la sicurezza stradale e la correttezza normativa, desideriamo far luce su questa importante pronuncia, spiegando cosa cambia concretamente per chi si trova ad affrontare questa situazione.
Da dove nasce la questione: la novità normativa del 2023
Il cambiamento ha radici nel Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che ha recepito le direttive europee modificando il Codice delle Assicurazioni Private e introducendo l’articolo 122-bis. Questa norma stabilisce che i veicoli il cui uso sia stato vietato da un provvedimento dell’autorità (come accade in caso di sequestro) non sono più soggetti all’obbligo di assicurazione. Sulla base di questo aggiornamento, a febbraio 2024 il Ministero dell’Interno ha chiarito che il veicolo formalmente sequestrato rientra tra i mezzi vietati alla circolazione. Di conseguenza, decade l’obbligo generale di assicurazione per l’itinerario finale e il mezzo può essere eccezionalmente condotto dal custode fino al proprio garage o spazio privato.
Il ricorso dei soccorritori e lo scontro tra TAR e Consiglio di Stato
Questa interpretazione non è piaciuta alle società di soccorso stradale e alle associazioni di categoria (come A.N.C.S.A. e Italsoccorso), che hanno presentato ricorso al TAR del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato. Gli operatori sostenevano che consentire al cittadino di guidare l’auto violasse l’articolo 193 del Codice della Strada e causasse loro un danno economico. Inizialmente, il TAR aveva persino sospeso in via cautelare la circolare ministeriale, costringendo la Polizia a tornare temporaneamente al vecchio sistema con carro attrezzi obbligatorio. Successivamente, lo stesso TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, spingendo le società a fare appello al Consiglio di Stato.
Le motivazioni del Consiglio di Stato: perché non serve il carro attrezzi?
Con la sentenza n. 6201/2026, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello delle ditte di soccorso, confermando la piena validità delle indicazioni del Ministero dell’Interno. I giudici hanno chiarito alcuni principi fondamentali: Nessun “diritto al guadagno” per le aziende di soccorso: La convenzione sottoscritta tra lo Stato e i Centri di Custodia (ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della Strada) non garantisce un numero minimo di chiamate o trasporti. Il diritto al compenso nasce esclusivamente quando la Polizia decide di affidare in concreto il veicolo e il servizio viene svolto. Prima di quel momento, le aziende hanno solo un’aspettativa economica, che non può limitare le decisioni dello Stato o della legge.
Coerenza con la legge: La deroga introdotta dall’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni prevale sulle vecchie interpretazioni rigide. Una volta che l’organo accertatore notifica il sequestro, si applicano le regole generali sull’affidamento in custodia (art. 213 C.d.S.), le quali consentono di far condurre il mezzo direttamente al custode.
Risparmio e semplificazione: Consentire il trasferimento autonomo riduce i costi impropri a carico dei cittadini e della Pubblica Amministrazione, in linea con l’evoluzione storica delle norme sul Codice della Strada.
Attenzione: non è una licenza di circolare liberamente!
Noi di ACI Livorno ci teniamo a sottolineare con forza un aspetto fondamentale: la sentenza non autorizza affatto a girare liberamente con l’auto sequestrata o priva di assicurazione.
Lo spostamento consentito dalla legge ha una natura strettamente tecnica e straordinaria:
Tragitto vincolato: Il conducente/custode può percorrere soltanto la via più breve per raggiungere il luogo di custodia concordato.
Indicazioni nel verbale: Le prescrizioni sull’itinerario e sui tempi devono essere chiaramente annotate dalla Polizia nel verbale di contestazione.
Condizioni di sicurezza: Il veicolo deve essere in condizioni idonee alla guida e non devono sussistere altri motivi ostativi (es. stato di ebrezza del conducente, guasti meccanici gravi).
· Luogo di custodia strettamente privato: L’auto deve essere parcheggiata in un’area privata chiusa o recintata (un garage, un box o un cortile privato). Lasciarla su strada pubblica o su parcheggi pubblici (sia strisce bianche che blu) è vietato. Divieto assoluto di uso personale: Una volta arrivata a destinazione (che deve essere un’area privata non soggetta a pubblico passaggio), l’auto deve rimanere fissa e spenta. Qualsiasi utilizzo successivo per scopi personali (andare al lavoro, fare la spesa, ecc.) costituisce un reato ed è severamente punito dall’art. 213 del Codice della Strada.
E se si verifica un incidente durante il tragitto autorizzato?
Poiché il veicolo si trova in una fase transitoria ed eccezionale di esecuzione del sequestro, qualora dovesse malauguratamente causare danni a terzi durante il trasferimento, la tutela delle eventuali vittime viene garantita dall’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che provvede al risarcimento salvo poi rivalersi sul responsabile.
I consigli pratici dell’Automobile Club Livorno
Per evitare sanzioni gravissime o spiacevoli malintesi con gli organi di Polizia Stradale, ACI Livorno vi raccomanda di seguire scrupolosamente queste indicazioni:
1. Verificate sempre la scadenza dell’assicurazione: Circolare senza RCA comporta sanzioni amministrative pesantissime (da oltre 800 euro a più di 3.000 euro) e il taglio dei punti dalla patente. Utilizzate le app ufficiali o rivolgetevi alle nostre sedi ACI per verificare lo stato della vostra copertura.
2. Dimostrare subito la disponibilità di un garage o cortile privato se ci si trova ad affrontare un sequestro.
3. Pretendere che la Polizia metta a verbale l’autorizzazione con orario e percorso ben specificati
4. Guidare direttamente a destinazione senza soste.
5. Rivolgetevi agli uffici ACI Livorno: Per chiarimenti su verbali, dissequestri, regolarizzazione delle polizze o pratiche automobilistiche, i nostri uffici sul territorio sono a vostra completa disposizione per offrirvi assistenza e consulenza specializzata
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