Guide turistiche abusive, scattano i controlli: multe fino a 12mila euro
Le guide abilitate segnalano un aumento del fenomeno e chiedono il rispetto delle regole a tutela della professionalità e della qualità dell'offerta turistica. Comune e Polizia Locale in campo contro l'abusivismo
Al via azioni da parte del Comune e della Polizia Locale per il rispetto della normativa sulla professione di guida turistica. Ne hanno parlato alla stampa a Palazzo Comunale l’assessore al Turismo Rocco Garufo, insieme al Commissario della Polizia Locale responsabile delle sezioni specializzate Marco Vaccai e ai rappresentanti delle Guide Turistiche Abilitate di Livorno (al tavolo l’Associazione Guide Turistiche e l’Associazione Guide Storiche). L’assessore Garufo, si legge in un comunicato stampa, ha sottolineato che con l’aumento delle presenze turistiche a Livorno, oltre ai numerosi aspetti positivi, emergono purtroppo alcuni effetti negativi quali appunto il fenomeno dell’abusivismo; e su questo campo l’Amministrazione Comunale, di concerto alla Polizia Locale intende promuovere un controllo puntuale a vantaggio di chi ha tutte le carte in regola per svolgere la professione, ovvero l’iscrizione regolare all’albo professionale previo superamento di un esame e la formazione continua obbligatoria. Le guide turistiche Fabrizio Ottone e Francesca Sorrentino hanno confermato di aver riscontrato, soprattutto negli ultimi anni, un aumento significativo di persone che esercitano abusivamente, ovvero senza i titoli richiesti. Nell’esercizio della sua professione, sono entrati nel merito i rappresentanti delle Guide, la guida deve esibire il tesserino di Guida Turistica Nazionale dotato di un QR code che rinvia al link dell’ Elenco Nazionale delle Guide Turistiche del Ministero del Turismo, elenco al quale ogni guida deve essere iscritta per poter esercitare la professione. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. Anche la guida turistica che effettua la professione in modo temporaneo deve registrarsi e presentare istanza tramite la Piattaforma delle Professioni Turistiche sul sito del Ministero del Turismo e ottiene un documento di nulla osta protocollato dal Ministero del Turismo, con una validità di 12 mesi dal rilascio. L’attività può essere svolta per un massimo di 60 giorni all’anno in totale e per un massimo di 20 giorni consecutivi per ogni periodo di attività. Per chi esercita abusivamente la professione (senza essere iscritto nell’apposito elenco nazionale) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. “Le Guide Turistiche – ha sottolineato Sorrentino – desiderano sensibilizzare anche la cittadinanza sull’importanza della loro professione che ha lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e le sue specificità. Questo è possibile solo attraverso uno studio, un aggiornamento continui richiesti dalla professione e a carico delle Guide stesse che sono imprescindibili per garantire un servizio di qualità. Inoltre, l’imperversare di guide abusive sicuramente incide sulla significativa diminuzione del carico di lavoro delle Guide Abilitate”.
Di seguito una sintesi della disciplina nazionale sulla professione di guida turistica
(Legge 13 dicembre 2023, n. 190 e ss.mm.ii. e D.M. 26 giugno 2024, n. 88 e s.m.i.), a cura di Anci. Aggiornato al 18 marzo 2026 .
Quadro normativo di riferimento
1.1 Legge 13 dicembre 2023, n. 190 La legge n. 190/2023 ha introdotto una disciplina organica e uniforme a livello nazionale della professione di guida turistica, superando la precedente frammentazione regionale. I pilastri della riforma sono (cfr. in particolare gli articoli 2, 11 e 12 della legge): • definizione univoca della professione di guida turistica; • individuazione delle attività riservate ai professionisti abilitati; • istituzione dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT); • previsione di obblighi, divieti e sanzioni; • attribuzione ai Comuni delle funzioni di controllo e accertamento delle violazioni, nonché di irrogazione delle relative sanzioni. 1.2 Decreto attuativo – D.M. 26 giugno 2024, n. 88 Il D.M. n. 88/2024 reca disposizioni applicative della legge, chiarendo in particolare (cfr. gli articoli 24–27): • le procedure di accertamento delle violazioni; • il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale; • le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, i cui proventi sono incamerati dai Comuni
Attività riservate alla guida turistica
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 190/2023, costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: • l’illustrazione e l’interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano; • la conduzione di visite guidate con persone singole o gruppi di persone nei luoghi e contesti di interesse turistico; • Lo svolgimento delle attività di cui sopra anche in correlazione anche ai contesti demo-etno antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti abilitati e iscritti all’ENGT, salvo le eccezioni di cui all’art. 3, comma 2, della Legge n. 190/20231. 1Non sono richiesti i requisiti professionali: 1) per l’esercizio della professione su base temporanea e occasionale da parte di soggetti abilitati in Paesi membri dell’UE. 2) nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l’ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un’istanza da parte dell’interessato.
Diritti delle guide turistiche (artt. 3 e 9 Legge n. 190/2023)
• Negli istituti e nei luoghi della cultura, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato; • Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento hanno diritto all’ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.
Obblighi delle guide turistiche (art. 11 Legge n. 190/2023)
La guida turistica, nell’esercizio dell’attività, ha l’obbligo di: • esporre in modo visibile il tesserino di riconoscimento; • esibire il tesserino su richiesta degli organi di controllo; • fornire informazioni trasparenti sui costi della prestazione. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative.
Divieti e contrasto all’abusivismo (art. 12 Legge n. 190/2023)
È fatto divieto: • a chiunque di esercitare o offrire attività proprie delle guide turistiche in violazione della legge n. 190/2023 e senza iscrizione nell’ENGT; • a chi non è in possesso dell’abilitazione professionale, di utilizzare tessere o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica; • ad agenzie di viaggio, tour operator e intermediari di servizi turistici di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di soggetti non iscritti nell’ENGT per lo svolgimento di attività proprie delle guide turistiche. Gli intermediari hanno inoltre l’obbligo di indicare il numero di iscrizione ENGT della guida utilizzata.
Sanzioni amministrative
Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 190/2023, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in caso di: ➢ Esercizio abusivo della professione di guida turistica (assenza di iscrizione all’ENGT): sanzione da 3.000 a 12.000 euro ➢ Utilizzo indebito di tesserini o altri segni distintivi idonei a simulare la qualifica di guida turistica: sanzione da 3.000 a 12.000 euro. ➢ Agenzie di viaggio, tour operator o altri intermediari, che si avvalgono di soggetti non iscritti all’ENGT, anche tramite piattaforme digitali: sanzione da 5.000 a 15.000 euro. ➢ Responsabili di istituti e luoghi della cultura che ostacolano l’accesso delle guide abilitate e lo svolgimento della relativa attività: sanzione da 5.000 a 15.000 euro. ➢ Mancata esposizione o mancata esibizione del tesserino di riconoscimento da parte della guida abilitata: sanzione da 500 a 1.500 euro. Il Comune nel cui territorio è commesso il fatto illecito è competente all’accertamento, all’irrogazione della sanzione e all’incameramento dei relativi proventi, secondo le procedure di cui al D.M. n. 88/2024.
Ruolo operativo dei Comuni
7.1 Funzioni attribuite ai Comuni (artt. 24 e segg. D.M. n. 88/2024) I Comuni sono competenti per: • la verifica dell’iscrizione del professionista all’ENGT, tramite strumentazione preposta alla scansione del codice univoco/tesserino elettronico; • il coordinamento dei controlli anche tramite la Polizia Locale; • l’accertamento delle violazioni; • l’irrogazione delle sanzioni amministrative.
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