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Nogarin: “Aamps, il concordato va avanti”

Lunedì 13 Novembre 2017 — 07:42

La presa di posizione di Nogarin dopo la sentenza del Tar Toscana che ha deciso la controversia tra Ato Toscana Costa e il Comune di Livorno. "I creditori continueranno ad essere pagati regolarmente"

Sulla vicenda legata alla sentenza del Tar su Aamps riportiamo la presa di posizione di Nogarin.

Il sindaco su Fb – La sentenza del Tar della Toscana non mette a rischio il concordato preventivo in continuità di Aamps: i creditori continueranno ad essere pagati regolarmente e il percorso di risanamento dell’azienda procederà senza sosta. Ciò che il Tar per ora ha fatto, invece, è decretare la morte dell’autonomia dei Comuni per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Gli Enti locali dovranno sottostare alle direttive imposte dalla Regione e dall’Ato. E poco importa se queste direttive determineranno per i cittadini livornesi tariffe più alte, necessarie a garantire il “giusto profitto” al socio privato di Reti Ambiente. Uno scenario che a me, da cittadino e da primo cittadino di Livorno, continua a non piacere. E’ presto per dire come si comporterà l’amministrazione dopo la sentenza del Tar. Questo è il momento di studiarla a fondo e comprenderne le implicazioni sul medio e lungo periodo. Dopodiché decideremo come muoverci. Non mi sorprende per nulla invece la reazione estasiata di autorevoli esponenti del Pd livornese e regionale. Finalmente hanno gettato la maschera: il loro unico obiettivo è privatizzare le aziende di raccolta e smaltimento rifiuti. Con buona pace degli interessi dei cittadini. E qui sta tutta la differenza tra noi e loro.

La sentenza del Tar Toscana – Il Tar Toscana, con la sentenza 1367 pubblicata il 10 novembre 2017, ha deciso la controversia insorta tra l’Autorità servizio rifiuti Ato Toscana Costa e il Comune di Livorno, attribuendo ragione al primo, su tutti i fronti (clicca sul link al pdf in fondo all’articolo per consultare la sentenza del Tar). Non è tardato ad arrivare anche l’affondo da parte del Partito Democratico che ha subito sentenziato: “L’inutile e dannosa scelta del Movimento Cinque Stelle espone Livorno a contraccolpi pesantissimi” (clicca qui per leggere la nota del Pd).
I Comuni dell’Ato hanno scelto da tempo, quale forma di affidamento del servizio sull’intero suo territorio, la società mista a prevalente capitale pubblico, costituita dai Comuni e da un socio industriale selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica. Anche il Comune di Livorno aveva aderito a questo percorso, ma nel 2014 la nuova maggioranza che governa il Comune ha iniziato a manifestare, senza mai revocare espressamente le decisioni precedenti, un orientamento contrario, diretto a voler conservare sul territorio comunale la gestione “in house” per mezzo della propria società controllata Aamps Spa.

“Il Comune di Livorno, da questo momento, ha sempre manifestato un atteggiamento conflittuale nei confronti dell’Autorità servizio rifiuti, rivendicando la pretesa di gestire i rifiuti in maniera diversa da quella prescelta a larga maggioranza dall’assemblea dell’Ato – scrive in una nota Franco Borchi, direttore dell’Ato Toscana Costa – Su questo terreno già una volta è stato sconfitto dal Tar Toscana il quale, con la sentenza n. 389 del 4 marzo 2016, aveva stabilito in maniera inequivocabile che la competenza a decidere sulle forme di affidamento spetta unicamente all’Autorità d’Ambito ed alla maggioranza dei Comuni che in essa sono rappresentati, con l’obbligo degli altri Comuni di rispettare tali decisioni. Confermando così gli obblighi imposti dalla legge regionale sulla gestione dei rifiuti”.

Nella foto il nuovo CdA appena insediato nella sede AAMPS in via dell'Artigianato 32.

Nella foto il CdA all’interno della sede Aamps in via dell’Artigianato 32

Il Comune di Livorno, tuttavia, ha proseguito senza uniformarsi alla sentenza e con una delibera di Giunta del gennaio 2017 ha stabilito di modificare il contratto con Aamps, eliminando la clausola risolutiva che prevedeva la cessazione di tale contratto al momento dell’avvio del servizio da parte del gestore unico scelto dall’Autorità d’Ambito.  In questo modo il Comune ha voluto ripristinare l’affidamento del servizio ad Aamps – secondo l’originaria previsione – sino al dicembre 2030, ben oltre, quindi, il previsto avvio del servizio da parte del gestore unico.  Sulla base di questa deliberazione Aamps ha fondato il proprio concordato preventivo, prevedendo di continuare a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno per l’intera durata del concordato.

Fatto di estrema importanza, con la sentenza pubblicata venerdì 10 novembre il Tar ha dichiarato illegittima tale decisione. La gestione del servizio da parte di Aamps è quindi necessariamente a tempo e verrà a cessare al momento in cui l’Autorità d’Ambito avrà affidato il servizio, su tutto l’Ato, al gestore unico.  Quando la gara per la scelta del socio industriale di RetiAmbiente sarà terminata, sarà RetiAmbiente a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno e non Aamps.
Il Tar su questo è stato chiaro: “Non è la durata del concordato a poter stabilire quando il gestore unico avrà diritto di iniziare il servizio; è  vero casomai il contrario, poiché è la durata del tempo ancora necessario all’operatività del gestore unico a condizionare l’ammissibilità del concordato”.

L’Autorità servizio rifiuti e la Regione Toscana avevano già fatto presente, lo scorso anno, sia il Comune di Livorno che Aamps che il concordato preventivo di tale società era privo del requisito della continuità aziendale. L’Autorità aveva manifestato la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze del Comune e di Aamps di porre in essere la procedura concordataria stipulando un apposito accordo con l’Aro, ma il Comune ha sempre rifiutato qualsiasi accordo.
Ora il Tar ha preso una posizione netta anche su questo: “La valorizzazione di eventuali peculiarità o esigenze delle gestioni locali non può che passare, di volta in volta, dal raggiungimento di intese o accordi fra l’Autorità, titolare delle funzioni in questione, e il Comune interessato”. Nessuna deroga alla gestione unitaria è possibile al di fuori degli accordi con l’Autorità d’Ambito. Se quindi il Comune di Livorno vorrà proseguire a gestire il servizio sino al 2021, ovvero alla scadenza prevista dal piano concordatario, dovrà stipulare un apposito accordo con l’ATO e non potrà più rifiutarsi di realizzare le intese necessarie volte a garantire l’obiettivo della gestione unica stabilito dalla legge regionale. “Questa sentenza conferma i poteri attribuiti all’Autorità d’Ambito e rende ancor più imprescindibile l’obiettivo di portare a compimento il percorso avviato con la costituzione di RetiAmbiente – prosegue Borchi –  imponendo di accelerare le procedure per la scelta del socio industriale e per l’affidamento del servizio al gestore unico. La sentenza rende anche giustizia dei tempi lunghi impiegati sinora lungo questo percorso, i quali non sono certo dipesi dall’inerzia dell’Autorità, che ha sempre prodigato il massimo sforzo in tal senso, ma dai comportamenti di alcuni Comuni che, come nel caso di Livorno, contro la volontà della maggioranza dei Comuni e contro le norme di legge, hanno cercato di ostacolare al raggiungimento dell’obiettivo del gestore unico. Oggi il Tar, con una sentenza chiarissima e impegnativa, offre certezze e degli strumenti in più e l’Autorità è fermamente determinata ad andare avanti nel percorso già tracciato”.

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